Fondamentale nella gestione di un’impresa è il rispetto delle disposizioni legislative imposte dal D.lgs. 81/08 e S.M.I. in materia di igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Opera professioni srl offre servizi di consulenza personalizzati sia per le piccole aziende sia per le grandi imprese.
Ci occupiamo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge con l’obiettivo migliorare la sicurezza aziendale e evitare qualsiasi sanzione in caso di eventuali ispezioni da parte degli organi di controllo.
Il nostro servizio di assistenza completa prevede:
- Sopralluoghi programmati presso la sede del cliente;
- Rilievo delle non conformità;
- Individuazione e prevenzione dei rischi aziendali;
- Aggiornamento dei documenti interni;
- Assunzione del ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da parte di tecnici qualificati;
- Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- Nomina del Medico competente;
- Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica;
- Visite mediche;
- Corsi di formazione per datori di lavoro e lavoratori;
- Corsi di addestramento (antincendio, primo soccorso, attrezzature specifiche, etc.);
- Affiancamento in caso di ispezioni.
FAQ
Non ho dipendenti ma solo collaboratori. Devo rispettare gli obblighi in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08?
Si, il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi nonché ai soggetti ad essi equiparati, compresi i soci lavoratori di cooperativa o di società, l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e ss. c.c., i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, il volontario come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266, i volontari dei VV.FF. e della protezione civile e gli addetti a lavori socialmente utili.
Siamo due soci di una società di persone. Non abbiamo lavoratori. Dobbiamo ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08?
La società di persone, essendo composta da 2 soci lavoratori, deve adempiere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Deve essere identificato (con un atto formale) uno dei due soci quale “datore di lavoro”, il quale nominerà l’RSPP (o svolgerà direttamente tale ruolo), l’Addetto al primo soccorso, l’Addetto alle emergenze, nonché il Medico competente, e provvederà alla valutazione dei rischi con conseguente redazione del relativo documento (D.V.R.).
Diversamente, in caso di ispezione, eventuali sanzioni verranno irrogate ad entrambi i soci per lo stesso importo, considerandosi uno il datore di lavoro dell’altro.
E’ obbligatorio sottoporre i lavoratori a visita medica?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, oltre ai casi singoli in cui il lavoratore la richieda e il medico competente la ritenga necessario, in presenza di esposizione ai seguenti rischi: Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio; Rumore e Vibrazioni; Radiazioni ottiche artificiali; Campi elettromagnetici; Agenti chimici pericolosi; Uso di attrezzature munite di videoterminale oltre le 20 ore settimanali; Agenti biologici.
Quando va effettuata la visita medica?
• Preventivamente all’inizio di un’attività lavorativa che esponga a un rischio per il quale è prevista la sorveglianza sanitaria (o per volontà del datore di lavoro);
• Prima della ripresa dal lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi;
• Periodicamente, in base alla normativa o al protocollo sanitario stabilito dal medico competente;
• In occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
• Alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi stabiliti dalla normativa.
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