Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 obbliga determinati soggetti (professionisti, intermediari finanziari, agenzie di mediazione immobiliare, etc.) ad implementare un sistema di procedure interne finalizzate alla prevenzione di eventuali reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo. Per la gestione degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/07 non è sufficiente utilizzare un buon software. Gli adempimenti richiesti dalla norma e le attività connesse richiedono competenze specifiche e puntuali procedure operative.
Opera Professioni srl, tramite il suo team di esperti, offre un servizio di consulenza studiato per offrire agli studi di Notai, Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro e alle Agenzie Immobiliari il massimo supporto per la gestione degli adempimenti garantendo:
- Analisi preventiva;
- Organizzazione del sistema di gestione antiriciclaggio e relative procedure;
- Consulenza per il corretto svolgimento dell’adeguata verifica;
- Consulenza per la valutazione della clientela secondo l’approccio basato sul rischio;
- Consulenza per la corretta predisposizione e conservazione dei dati;
- Consulenza in merito agli obblighi di segnalazione delle “operazioni sospette” e comunicazioni di infrazioni nell’utilizzo del contante;
- Consulenza per la formazione del personale;
- Incontri e verifiche periodiche.
Grazie al nostro intervento, all’interno della struttura verrà realizzato un sistema in grado di garantire la perfetta conformità normativa con il minor sforzo possibile.
FAQ
Sono un Consulente del Lavoro che non opera nel settore fiscale e tributario. Devo adempiere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07?
Si, la norma considera i Consulenti del Lavoro tra i principali soggetti destinatari dell’intera disciplina, stante la loro attività ad ampio raggio e, pertanto, attori principali nella prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’esenzione dall’adeguata verifica per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale fa riferimento alle attività previste dalla legge n. 12/1979, escludendo la ben più complessa attività di consulenza svolta dal Consulte del Lavoro. Sono, infatti, regolarmente soggette all’adeguata verifica prestazioni quali: consulenza aziendale e contrattuale continuativa; consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale; gestioni di posizioni previdenziali e assicurative; ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni; etc..
In ogni caso, l’esenzione succitata opera limitatamente all’obbligo di adeguata verifica della clientela, restando fermi gli altri adempienti cui, pertanto, sono sempre assoggettati i Consulenti del Lavoro (segnalazione di operazioni sospette, comunicazione di infrazioni nell’utilizzo del contante, formazione del personale, etc.).
Sono un Avvocato, sono soggetto al D.Lgs. 231/07?
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 lett. C, le disposizioni del D.Lgs. 231/07 si applicano agli Avvocati solo quando compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, o assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
• il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
• la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
• l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
• l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
• la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Quando devo identificare il Cliente?
L’identificazione deve essere effettuata prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, ovvero prima dell’esecuzione di un’operazione occasionale.
Il cliente è tenuto a fornire le informazioni richieste ai fini dell’adeguata verifica?
L’art. 22 del D.Lgs. 231/07 impone ai clienti di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
E’ ancora obbligatorio il Registro Antiriciclaggio?
No. La nuova formulazione del D.Lgs. 231/07 non prevede più l’obbligo di registrazione dei dati.
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