Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla commissione di illeciti penali da parte di amministratori e dirigenti, ma anche di loro sottoposti, delle società e degli enti pubblici economici.
La normativa prevede l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico dell’azienda e, in alcuni casi, anche di pesanti sanzioni interdittive. Costituiscono circostanze esimenti dalla responsabilità dell’impresa:
- Aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Vigilare sul funzionamento, sull’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento attraverso un organismo dell’ente (Organismo di Vigilanza – O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Il nostro team di consulenti, provenienti da vari rami accademici strettamente complementari tra di loro, è a disposizione dei clienti per:
- Valutazione preliminare sull’opportunità di adozione del modello e sulle eventuali problematiche di attuazione;
- Elaborazione e predisposizione di appositi “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” che tengano conto delle peculiarità di ciascuna realtà aziendale (parte generale, parte speciale, codice etico, regolamento O.d.V, ecc.);
- Redazione o integrazione di procedure aziendali conformi ai principi indicati nel Modello stesso e adeguamento della contrattualistica in essere;
- Supporto all’O.d.V. nello svolgimento delle varie attività (eventuale assunzione del ruolo di O.d.V.);
- Formazione e informazione del personale dipendente.
Scopri i numerosi i vantaggi che derivano dall’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.
FAQ
E’ obbligatorio adottare e implementare modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01?
No, la norma non prevede un obbligo. Tale obbligo sussiste unicamente per gli enti no-profit, tra cui le cooperative sociali, affidatarie di servizi sociali, nonché, di fatto, per le società controllate e partecipate e per le società a partecipazione pubblica non di controllo al fine di introdurre o rafforzare i presidi anticorruzione.
In ogni caso, l’adozione del modello, pur rimanendo una facoltà, è fortemente consigliato poiché, oltre a costituire circostanza esimente dalla responsabilità, garantisce numerosi ulteriori vantaggi.
E’ sufficiente aver adottato ed efficacemente attuato un modello per non incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs.?
No, è altresì necessario nominare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento e l´osservanza del modello e ne curi l’aggiornamento.
Ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’ente è responsabile per qualsiasi reato?
L’ente è responsabile per i soli reati previsti dal decreto 231 (c.d. reati presupposto) commessi da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto all’altrui direzione nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
I Modelli ex D.Lgs. 231/01 possono essere certificati?
No, la norma non prevede tale possibilità.
I Sistemi di gestione conformi alla norma ISO UNI EN ISO 9001 sono equiparabili ai Modelli ex D.Lgs. 231/01?
No, tali Sistemi non hanno efficacia esimente ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 poiché non contengono l’individuazione degli illeciti da prevenire e la specificazione di un sistema sanzionatorio delle violazioni del modello, ma si riferiscono esclusivamente al controllo della qualità del lavoro.