Il PNA 2022-2024 nasce dall’esigenza ravvisata dall’ANAC di rafforzare l’integrità pubblica e di programmare <<efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative>>.
Lo schema pubblicato è suddiviso in due parti, generale e speciale, ed è completato da 11 specifici allegati ad ausilio delle amministrazioni.
La parte generale è volta supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza – alcune delle quali in modalità semplificata per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti – alla luce delle modifiche normative intervenute a seguito del d.l. n. 80/2021.
La parte speciale si concentra sui contratti pubblici e sulla disciplina derogatoria a cui spesso si è fatto ricorso per via dell’emergenza sanitaria, stante il grande rilievo che questi rivestono nelle riforme previste dal PNRR.
LE SEMPLIFICAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI
Alla luce dell’esigenza di affrontare le nuove sfide della riforma del PIAO e del PNRR, la parte generale presenta contenuti innovativi rispetto ai precedenti PNA.
Tra questi, come anticipato, vi è l’introduzione di alcune semplificazioni, destinate alle amministrazioni di ridotte dimensioni, che consistono in:
- un’unica programmazione triennale delle misure per tutti gli enti con meno di 50 dipendenti, non solo per quelli che adottano il PIAO – per i quali è già prevista la realizzazione di un piano semplificato – ma anche per quelli tenuti al PTPCT o al MOG 231;
- un’attività di monitoraggio con soluzioni differenziate per enti da 1 a 15 dipendenti, da 16 a 30 e da 31 a 49.
Tali semplificazioni, che non vanno a sostituire quelle di maggiore intensità già introdotte in passato, derivano dall’esigenza, da una parte, di garantire l’effettività dei presidi anticorruzione e, dall’altra, di limitare ulteriori oneri per gli enti di piccole dimensioni.
LA SOGLIA DIMENSIONALE
Innanzitutto, l’Autorità ha individuato nel numero dei dipendenti in dotazione organica – in luogo di quelli in servizio – il criterio per la determinazione univoca della soglia dimensionale di <<meno di 50 dipendenti>>.
Al fine di poter beneficiare delle misure semplificatorie, l’ANAC ha poi precisato che tale dato numerico deve essere:
- evidenziato nella descrizione del contesto interno dei diversi strumenti di programmazione adottati dalle amministrazioni;
- determinato il primo anno di ogni triennio di validità della programmazione e mantiene la sua validità anche nei due anni successivi.
UNICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Come anticipato, l’ANAC ha ritenuto di estendere a tutti gli enti con meno di 50 dipendenti la possibilità di confermare, con apposito atto dell’organo di indirizzo, lo strumento programmatorio per tutto il triennio di riferimento. Fermo restando l’obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni, la conferma del piano potrà avvenire sempre, a meno che nell’anno precedente non si sia verificata alcuna delle seguenti ipotesi:
- fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- modifiche organizzative rilevanti;
- modifiche degli obiettivi strategici;
- modifiche significative delle altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO).
In tal caso, si renderà necessaria una nuova valutazione della gestione del rischio e una nuova adozione dello strumento programmatorio.
L’Autorità precisa, tuttavia, che in ogni caso l’amministrazione dovrà dare conto nell’atto di conferma o in quello di nuova adozione, rispettivamente, che non si sia verificata, o che si sia verificata, una delle summenzionate ipotesi.
SEMPLIFICAZIONI NELLA MAPPATURA DEI PROCESSI
Con specifico riferimento ai processi da mappare e presidiare, l’ANAC ha semplificato tale adempimento elencando quelli da mappare in via prioritaria:
- processi rilevanti per l’attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali;
- processi direttamente collegati a obiettivi di performance;
- processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche;
- processi afferenti ad aree di rischio specifiche in relazione alla tipologia di amministrazione/ente.
L’Autorità ha, poi, raccomandato agli enti destinatari di tali semplificazioni, in ogni caso, di procedere gradualmente alla descrizione dei processi da mappare – partendo dagli elementi base e aggiungendo in sede di aggiornamento ulteriori elementi di descrizione – e di programmare nel tempo la descrizione dei processi, specificando e motivando le priorità di tale analisi.
MONITORAGGIO RAFFORZATO
Lo scopo che si è prefissata l’ANAC nella stesura del PNA, come visto finora, è certamente quello di limitare gli oneri per le amministrazioni di modeste dimensioni. È anche vero che, di contro, l’Autorità ravvisa la necessità, a fronte di siffatte semplificazioni, che le attività di monitoraggio siano rafforzate al fine di garantire <<effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione>>.
Per questo, nel ribadire l’utilità del monitoraggio per gli enti di piccole dimensioni – che consente di intercettare fatti penali e rischi emergenti inizialmente tralasciati nella fase di mappatura e che agevola la definizione della programmazione del triennio successivo – ANAC fornisce alcune indicazioni, sotto il profilo organizzativo e oggettivo, universalmente valide per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti <<a prescindere dallo strumento programmatorio utilizzato>>:
AMBITO ORGANIZZATIVO | AMBITO OGGETTIVO |
Monitoraggio dell’attuazione del Piano integrato e delle performance organizzative (anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano) per tutti gli enti locali con meno di 15.000 abitanti | Monitoraggio trimestrale sui processi che coinvolgono la gestione di fondi pubblici connessi agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali |
Facoltà di prevedere strutture che consentono confronto e condivisione di informazioni fra RPCT di enti locali che insistono nello stesso territorio | Monitoraggio limitato a un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione (da modificare ogni anno in modo che nel triennio si completi il monitoraggio sulla totalità degli obblighi) |
Monitoraggio specifico sulle misure diverse dalla trasparenza (es. formazione, whistleblowing, pantouflage, conflitto di interesi) su cui sono emerse criticità nella relazione annuale del RPCT |
A queste indicazioni l’ANAC ha, poi, aggiunto due criteri, cumulativi, finalizzati a calibrare le attività di monitoraggio. Tali principi, che si differenziano – e progressivamente intensificano – a seconda del numero di dipendenti in organico riguardano:
- la cadenza temporale;
- il sistema di campionamento
cadenza temporale del monitoraggio | almeno 1 volta l’anno (da 1 a 15 dipendenti)2 volte l’anno (da 16 a 30 dipendenti)3 volte l’anno (da 31 a 49 dipendenti) |
campionamento dei processi/attività (selezionati in base a un principio di priorità) | almeno 30 % (da 1 a 15 dipendenti)almeno 50 % (da 16 a 30 dipendenti)almeno 70 % (da 31 a 49 dipendenti) |
L’ALLEGATO N. 4
L’Autorità, infine, ha precisato in più occasioni che le semplificazioni introdotte nel PNA, per alcune tipologie di enti, vanno ad aggiungersi a quelle già previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Pertanto, al fine di facilitarne l’individuazione, le ha raccolte in formato tabellare nell’Allegato n. 4 – cui integralmente si rinvia -suddividendole in ragione dei destinatari, che sono:
- comuni con popolazione inferiore a 5.000 e 15.000 abitanti,
- unioni e convenzioni di comuni,
- ordini professionali (per i quali valgono le specifiche semplificazioni contenute nella Del. n.777/2021).